GIURETA VIZI DELLA COSA NEL CONTRATTO DI LEASING: I RIMEDI ESPERIBILI DALL'UTILIZZATORE

Elisa Colletti
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SOMMARIO: 1. La nozione giuridica-2. L'evoluzione giurisprudenziale-3. La pronuncia delle Sezioni unite-4. Alcune considerazioni. Con sentenza n. 19785 del 26.5.2015, depositata in data 5.10.2015 1 , le Se-zioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute per eliminare il contrasto giurisprudenziale sulla tutela invocabile dall'utilizzatore del bene in leasing in caso di vizi della cosa locata, ed in particolare sull'esperibilità in via diretta dell'azione di risoluzione del contratto per
more » ... nadempimento del fornitore, indipendentemente dall'esistenza di una clausola negoziale che lo legittimi a far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui. 1.-Com'è noto, con l'espressione leasing ci si riferisce a quel contratto innominato e socialmente tipico, anche se disciplinato in parte dalla l. n. 183/1976, che conferisce veste giuridica ad una prassi economico-contrat-tuale le cui origini rinveniamo nel sistema del common law, prassi che si avvi-cina per certi aspetti alla fattispecie tipica della locazione. Ciò è particolarmente vero nel caso di leasing operativo, contratto con cui una parte concede all'altra, verso corrispettivo di un canone periodico e per un tempo determinato, l'utilizzazione di un bene: al termine del contratto il conduttore potrà scegliere se restituire la cosa o rinnovare il contratto sosti-tuendo il bene, o ancora acquistare la proprietà della cosa stessa.
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