Il diritto penale dell'ambiente tra responsabilità individuale e prevenzione collettiva. Percorsi di giustizia riparativa
Giorgio Passarin
2022
12 alla precedente "Comunicazione della Commissione sul Principio di Precauzione 12 " (2000), che richiama l'importanza della preventiva valutazione del rischio 13 . Ai nostri fini, parlare di precauzione nel diritto penale comporta, inevitabilmente, la necessità di confrontarsi con i principi intangibili che governano la normazione criminale 14 ; a questa, preliminare fase in cui il principio de qua viene sommariamente esposto è, comunque, già possibile riferirsi alla precisazione per cui che
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... el diritto penale il tema da affrontare è più propriamente quello del "pericolo" che si riferisce ad una maggior possibile concretizzazione del rischio 15 rappresentato dalla norma positiva. In altre parole, più è probabile che un rischio divenga pericolo, più è legittimo (e necessario) intervenire affinché detto pericolo non diventi danno e, conseguentemente, è legittimo intervenire con lo strumentario prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali. 12 La fonte internazionale di riferimento è la "Dichiarazione di Rio" (1992) per cui «al fine di proteggere l'ambiente, gli stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza della certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, direte a prevenire il degrado ambientale». La citata comunicazione della Commissione, diversamente si riferisce a «il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni che i possibili effetti sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto». 13 Aspetto che verrà ulteriormente declinato ai fini del d.lgs 231/01 nel capitolo successivo 14 Su cui si avrà diffusamente modo di tornare -v. infra 15 Sulla tematica del reato di pericolo si vedano, esemplificativamente M.
doi:10.48676/unibo/amsdottorato/10206
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