ORDINANZA N. 96 ANNO 2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L Corte, Gaetano Silvestri, Giudici, Luigi Mazzella, Sabino Cassese, Giuseppe Tesauro, Paolo Napolitano, Giuseppe Frigo, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi (+5 others)
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese, nel procedimento penale a carico di P.G. con ordinanza del 26 novembre 2012, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
more » ... i; udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese ha sollevato, in riferimento agli artt. 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 409, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui-alla luce dell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, qualificata dal giudice a quo come «diritto vivente»-prevede che, ove il pubblico ministero ometta di formulare l'imputazione ordinata dal giudice per le indagini preliminari, quest'ultimo sia obbligato ad archiviare la notizia di reato; che il giudice a quo riferisce di essere investito della terza richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero in relazione alla medesima notizia di reato, dopo che, in relazione alle due precedenti richieste, esso rimettente aveva disposto, ai sensi della norma denunciata, che fosse formulata l'imputazione per il delitto di peculato; che il rimettente si troverebbe, a questo punto, nell'alternativa tra il fissare una ulteriore udienza in camera di consiglio, a norma dell'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., per disporre ancora una volta che il pubblico ministero formuli l'imputazione, con il rischio di uno «stallo procedimentale», o il subire quella che potrebbe essere definita una «archiviazione coatta»;
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