Per l'eutanasia. note minime sul diritto a decidere della vita e della salute
Riccardo Conte
2013
QUESTIONE GIUSTIZIA
SOMMARIO: 1. Introduzione e premesse (con una nota su Kant) -2. Posizione del magistero ecclesiastico -3. Note sul pensiero cristiano minoritario -4. La legge olandese sull'eutanasia -5. La legge italiana -6. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo -7. Il caso Welby -8. Progetti di legge italiani e conclusione. 1. Introduzione e premesse (con una nota su Kant) Discutere delle tematiche di fine vita è un compito difficile, anche per chi, come me, ha profonde, radicate
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... oni relative alla libertà della scelta. Da tempo ho depositato il mio testamento biologico, grazie all'iniziativa promossa a Milano dalla Chiesa valdese. Eppure quando mi accingo a parlare di queste tematiche, anche in privato, non lo faccio «a cuor leggero». Mi sono spesso imbattuto in persone che rispetto ad esse provano un rifiuto assoluto, o per motivi ideologici, o per motivi strettamente personali. Io parto da una premessa ben chiara e, a mio modo di vedere, indiscutibile: siamo esseri umani liberi. Non so -pur avendo un background culturale cristiano -da dove vengo e dove vado. Non so se sono su questa terra per una volontà divina o per caso. Ma so che -grazie ad una storia di secoli di lottesono un uomo libero. Ho libertà di parola, ho libertà di associazione, ho libertà di culto, posso decidere se sposarmi o no, ecc. Sono tutti diritti che trovano riconoscimento nelle Costituzioni degli Stati democratici e in Convenzioni internazionali, in primo luogo quella dei Diritti dell'Uomo. Ma oggi possiamo dire che vi è un'ulteriore consapevolezza. Infatti, l'art. 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo -che non solo è legge dello Stato italiano, ma ha una particolare valenza superiore alle leggi ordinarie 1 -dispone: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. E la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo ha ormai affermato (nel 2011) che «il diritto di un individuo a decidere in quale maniera e in quale momento la sua vita debba essere chiusa, a condizione che egli sia in grado di formare liberamente la sua volontà e il suo proposito d'agire in conse- * L'articolo, con l'aggiunta di note bibliografiche minimali, riproduce il testo di una relazione svolta dall'Autore al Convegno dei Giuristi Democrati tenutosi a Milano il 19 gennaio 2013 sul tema «Lo stato e le prospettive dei diritti civili. Il ruolo propulsivo degli enti locali». 1 Cfr. sul punto Corte cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in «Corriere Giuridico», 2008, pp. 185 ss., spec. p. 187 con note di M. Luciani e R. Conti.
doi:10.3280/qg2013-001012
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